Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 13/05/1961 n. 469

Articolo 42 Le promozioni a vigile scelto e dai vari gradi di sottufficiale permanente sono disposte con decreto del Ministro per l'interno. L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto ministeriale di promozione; l'anzianità relativa è determinata secondo l'ordine della rispettiva graduatoria formata al termine dei corsi o degli esami, salvo casi di promozione per anzianità o per anzianità congiunta al merito, nei quali l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine di ruolo nel grado in precedenza coperto.

Articolo 43 Le Commissioni giudicatrici degli esami per le promozioni ai gradi di maresciallo di 3ª classe ed a maresciallo di 1ª classe sono nominate di volta in volta con decreto del Ministro per l'interno e composte come segue:

1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;

2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a ispettore superiore;

3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi; Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, segretario.

Articolo 44 La Commissione di avanzamento per le promozioni, per anzianità congiunta al merito, al grado di vigile scelto, a brigadiere, a maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe, è nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno e composta:

1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;

2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore;

3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, segretario.

Articolo 45 I vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare, possono essere esclusi con provvedimento del Ministro, sentita la Commissione di avanzamento, degli esami o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detti esami o scrutini abbiano luogo durante il procedimento. Se non sia stata decretata la esclusione, gli interessati sono ammessi allo scrutinio o agli esami, ma la promozione è sospesa fino all'esito dei procedimenti stessi. Qualora i vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare dopo gli esami o scrutini di cui sopra, ma prima che la promozione sia conferita, questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso. La esclusione dalla promozione ha luogo quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto doloso alla pena della reclusione o quando, in conseguenza dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, il dipendente sia stato licenziato o espulso dal Corpo, oppure sia stato riconosciuto meritevole di rimanere, ma gli sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla riduzione dello stipendio. Fuori dai casi previsti nel comma precedente, terminato il relativo procedimento penale o disciplinare, il dipendente è sottoposto nuovamente al giudizio della Commissione di avanzamento e, se dichiarato idoneo, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Articolo 46 I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti hanno diritto in ogni anno di servizio ad un congedo ordinario di 30 giorni, da godersi entro l'anno in una sola volta o in più periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto al congedo può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti hanno diritto al cumulo dei congedi, compatibilmente con le esigenze di servizio entro il primo semestre dell'anno successivo. Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, possono concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze straordinarie. La licenza breve ha la durata massima di cinque giorni in ciascun anno e può essere concessa per premio. La licenza straordinaria può essere concessa

a) per la morte di uno dei genitori, della moglie o dei figli

b) per gravi motivi personali o di famiglia

c) per malattia. Le licenze per motivi di cui alle lettere a) e b) hanno ciascuna la durata massima di trenta giorni nell'anno. La licenza per malattia è concessa su proposta del sanitario del Comando provinciale fino a mesi tre, e, per durata maggiore, su proposta della competente Commissione medica ospedaliera, ai sensi del successivo art. 50. La durata massima complessiva della licenza straordinaria non può essere superiore ad un anno, salvo che per malattie dipendenti da causa di servizio, per le quali la durata non può superare i due anni.

Articolo 47 I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che abbiano usufruito delle licenze brevi e straordinarie conservano il diritto a congedo ordinario. I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti possono essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia. Per il collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Articolo 48 Nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

art. 49, le spese di trasporto, di cura e degenza sono a carico dell'Amministrazione.

Articolo 49 Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie, lesioni o infermità riportate in servizio o della inabilità a proseguire nel servizio, nonchè le visite di controllo e collegiali, richieste d'ufficio o dagli interessati, sono effettuati in conformità delle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1926, n. 416, nel regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni. Le spese inerenti alle visite richieste dagli interessati sono a carico degli stessi.

Articolo 50 Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia ritenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla competente Commissione medico-ospedaliera è collocato a riposo di ufficio. É altresì collocato a riposo di ufficio il personale ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo aver fruito del massimo della licenza straordinaria o ordinaria per complessivi tredici mesi per le infermità non dipendenti da causa di servizio, e per complessivi venticinque mesi per infermità dipendenti da causa di servizio.

Articolo 51 Due o più periodi di licenza straordinaria per malattia interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza. La durata complessiva di più periodi di licenza straordinaria per malattia, anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiore a sei mesi, non può superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, anche se ritenuto dalla competente Commissione medico-ospedaliera temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, è collocato a riposo di ufficio.

Articolo 52 Al personale collocato a riposo di ufficio ai sensi dei precedenti articoli 50 e 51 è fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 53 Il personale collocato a riposo, ai sensi degli articoli precedenti da non oltre un triennio, può ottenere la riammissione qualora, dopo l'accertamento di una nuova visita collegiale, sia riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non può essere superiore agli anni 45. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto. Il personale riammesso a norma dei precedenti commi riacquista il grado già rivestito ed è iscritto in ruolo dopo i pari grado in servizio all'atto della riammissione.

Articolo 54 Al personale in licenza ordinaria, breve e straordinaria, per i motivi di cui al comma quinto, lettere a) e b) del precedente art. 46 e per malattia non dipendente da causa di servizio, spettano lo stipendio o paga e tutti gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti periodici di stipendio o paga, nonchè del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Articolo 55 Al personale in licenza per malattia, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, spettano tutte le competenze a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in licenza per malattia per il motivo di cui al comma precedente è computato interamente agli effetti dell'anzianità per la progressione in carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga, nonchè del trattamento di quiescenza e previdenza.

Articolo 56 Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse per malattia, sono sempre revocabili, sia per esigenze di servizio, che per motivi disciplinari. Durante il periodo di licenza il personale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il comando provinciale degli eventuali spostamenti dall'abituale residenza.

Articolo 57 I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero. Tale autorizzazione, che è subordinata ai requisiti di moralità e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei, sarà rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato è informato dello stato della pratica. Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Articolo 58 La validità dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ha la durata di sei mesi. Il sottufficiale, vigile scelto e vigile, celebrato il matrimonio, deve informare il comando da cui dipende, presentando l'estratto conforme del relativo atto.

Articolo 59 I sottufficiali, vigili scelti e vigili che contraggono matrimonio senza l'autorizzazione ministeriale prescritta, sono licenziati dal Corpo, senza l'intervento della Commissione di disciplina.

Articolo 60 Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio per:

1) raggiungimento dei limiti di età;

2) inidoneità fisica;

3) riforma;

4) volontarie dimissioni;

5) decadenza dall'impiego;

6) dispensa dal servizio;

7) licenziamento;

8) espulsione.

Articolo 61 I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati a riposo di ufficio

a) quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età: marescialli di 1ª, 2ª e 3 ª classe: anni 56; brigadieri: anni 55; vice brigadieri: anni 54; vigili scelti e vigili: anni 52

b) per inidoneità fisica debitamente accertata in qualunque tempo o alla scadenza dei periodi massimi di assenza dal servizio per malattia, ai sensi dei precedenti articoli 50 e 51.

 

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